In casi particolari il condominio ha facoltà di adire le vie giudiziali nei confronti del singolo condomino il quale con la sua condotta abbia recato nocumento al condominio stesso. In particolare il condominio potrà agire:
per i danni arrecati con uso pregiudizievole della proprietà esclusiva. In tal caso non rileva affatto che il danno sia stato prodotto personalmente dal condomino o da altro soggetto a questi legata da qualunque vincolo o rapporto al quale il condominio sia estraneo (e dunque non rileva se questo soggetto è un terzo, un dipendente, un familiare, un conduttore o un domestico). Ove il danno sia stato provocato dal conduttore del condomino stesso. Il condominio tuttavia non potrà agire nei confronti del singolo soggetto ove i danni siano stati provocati eventualmente da terzi i quali non siano dipendenti del condomino stesso e che abbiano avutodomino in questione. Il condominio potrà agire a tutela dei suoi diritti direttamente contro il terzo con una ordinaria azione di risarcimento per il fatto illecito, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.