Ai sensi dell’articolo 769 c.c. la donazione si definisce un contratto mediante il quale una parte denominata donante, per proprio spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra denominata donatario, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Caratteristiche fondamentali della donazione sono dunque lo spirito di liberalità del donante, inteso quale causa di ogni negozio... " />
Ai sensi dell’articolo 769 c.c. la donazione si definisce un contratto mediante il quale una parte denominata donante, per proprio spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra denominata donatario, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Caratteristiche fondamentali della donazione sono dunque lo spirito di liberalità del donante, inteso quale causa di ogni negozio liberale e l’arricchimento, intendendosi con questo l’incremento del patrimonio di colui che riceve la donazione, con corrispondente diminuzione del patrimonio del donante. Per quanto riguarda la capacità di donare, per le persone fisiche è richiesta dal codice civile la piena capacità di disporre, non essendo in questo caso assolutamente ammessa la rappresentanza. Ammissibile invece è la procura speciale con espressa indicazione del donatario e con la specificazione dell’oggetto della donazione. Per le persone giuridiche invece, vi è capacità di donare ove questa sia ammessa dallo statuto stesso o dall’atto costitutivo della società. Pochissimi limiti vigono invece per la capacità di ricevere delle persone fisiche (tanto che potrà essere effettuata donazione anche a favore del nascituro anche se non ancora concepito).