Ai sensi dell’articolo 769 c.c. la donazione si definisce un contratto mediante il quale una parte denominata donante, per proprio spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra denominata donatario, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Caratteristiche fondamentali della donazione sono dunque lo spirito di liberalità del donante, inteso quale causa di ogni negozio... " /> Il Mercato della Toscana
Avvocato
Le Donazioni

Ai sensi dell’articolo 769 c.c. la donazione si definisce un contratto mediante il quale una parte denominata donante, per proprio spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra denominata donatario, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Caratteristiche fondamentali della donazione sono dunque lo spirito di liberalità del donante, inteso quale causa di ogni negozio liberale e l’arricchimento, intendendosi con questo l’incremento del patrimonio di colui che riceve la donazione, con corrispondente diminuzione del patrimonio del donante. Per quanto riguarda la capacità di donare, per le persone fisiche è richiesta dal codice civile la piena capacità di disporre, non essendo in questo caso assolutamente ammessa la rappresentanza. Ammissibile invece è la procura speciale con espressa indicazione del donatario e con la specificazione dell’oggetto della donazione. Per le persone giuridiche invece, vi è capacità di donare ove questa sia ammessa dallo statuto stesso o dall’atto costitutivo della società. Pochissimi limiti vigono invece per la capacità di ricevere delle persone fisiche (tanto che potrà essere effettuata donazione anche a favore del nascituro anche se non ancora concepito).

Dott. Franco Legni