L'articolo 544 quinquies c.p. sanziona penalmente chiunque promuove,
organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali
che possono metterne in pericolo l'integrità fisica chiunque, cuori
dei casi di concorso nel reato, allevando, o addestrando animali li destina
sotto qualsiasi forma anche per tramite di terzi alla loro partecipazione
ai combattimenti a cui alla lettera precedente (la norma impone l'irrogazione
della medesima sanzione penale prevista per tale ipotesi a carico dei proprietari
e dei detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni
anzidetti, se consenzienti) chiunque anche se non presente sul luogo del
reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse
sui combattimenti e sulle competizioni di cui alla lettera a).
In quanto alla consumazione del reato, per quanto riguarda le fattispecie
descritte al numero 1 e 3, il momento consumativi é da individuarsi
nel momento e nel posto ove le condotte sanzionate vengono poste in essere.
Quanto alla fattispecie n. 2, la consumazione é da considerarsi frutto
di due momenti ben distinti fra loro e consecutivi l'un l'altro: la prima fase
dell'allevamento dell'animale e la seconda, relativa alla destinazione al combattimento.
Sotto il profilo soggettivo, le fattispecie di cui sopra sono tutte punibili
a titolo di dolo generico.
Quanto alle pene previste, per la fattispecie n. 1 chiunque venga riconosciuto
colpevole é punibile con la reclusione da uno a tre anni e la multa
da euro 50.000,00 a 160.000,00. Quanto alle fattispecie 2 e 3, la pena prevista é la
reclusione, da tre mesi a due anni e la multa da Euro 5.000,00 a 30.000,00
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