Avvocato
Divieto di combattimento fra animali

L'articolo 544 quinquies c.p. sanziona penalmente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica chiunque, cuori dei casi di concorso nel reato, allevando, o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma anche per tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti a cui alla lettera precedente (la norma impone l'irrogazione della medesima sanzione penale prevista per tale ipotesi a carico dei proprietari e dei detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni anzidetti, se consenzienti) chiunque anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui alla lettera a).
In quanto alla consumazione del reato, per quanto riguarda le fattispecie descritte al numero 1 e 3, il momento consumativi é da individuarsi nel momento e nel posto ove le condotte sanzionate vengono poste in essere. Quanto alla fattispecie n. 2, la consumazione é da considerarsi frutto di due momenti ben distinti fra loro e consecutivi l'un l'altro: la prima fase dell'allevamento dell'animale e la seconda, relativa alla destinazione al combattimento.
Sotto il profilo soggettivo, le fattispecie di cui sopra sono tutte punibili a titolo di dolo generico.
Quanto alle pene previste, per la fattispecie n. 1 chiunque venga riconosciuto colpevole é punibile con la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 50.000,00 a 160.000,00. Quanto alle fattispecie 2 e 3, la pena prevista é la reclusione, da tre mesi a due anni e la multa da Euro 5.000,00 a 30.000,00
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Dott. Franco Legni