La Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza la necessità di alcuna autorizzazione per fini non vietati dalla legge. Nell’ambito dell’esercizio di detto diritto, si possono dunque costituire associazioni i cui fini possono essere i più disparati (vedi ad esempio le associazioni culturali, sportive, politiche, ma anche le associazioni benefiche ecc.). Nessuna delle associazioni tuttavia deve avere fini lucrativi, in quanto se così fosse ci troveremmo ad avere a che fare con vere e proprie società di fatto. La legge prevede la possibilità per le associazioni di ottenere un riconoscimento da parte dello Stato o delle Regioni, con il conseguente acquisto della personalità giuridica. Il procedimento necessario per il riconoscimento ha tuttavia un iter lungo e anche piuttosto costoso, il cui unico vantaggio riposa nella mancanza di una responsabilità personale dei soggetti agenti, per le obbligazioni contratte in nome dell’associazione (autonomia patrimoniale perfetta). La costituzione di una associazione non riconosciuta richiede il semplice accordo fra i soci, i quali dovranno individuare lo scopo, la denominazione, la sede e, una volta fissato l’ammontare delle quote associative, eleggere l’organo direttivo dell’associazione stessa. Tutto quanto riguarda l’associazione dovrà essere redatto in forma scritta all’interno di un atto costitutivo e di uno statuto. Quest’ultimo in particolare dovrà altresì contenere talune clausole specifiche che la legge richiede qualora si intenda usufruire di determinate agevolazioni fiscali concesse a favore di associazioni non lucrative. La forma per la stipulazione dell’atto costitutivo è libera e dunque lasciata alla assoluta libertà delle parti.