Questa prima puntata relativa ai poteri dell’amministratore, riguarda
gli atti conservativi che quest’ultimo deve porre in essere al fine di
tutelare il condominio ed i suoi abitanti.
In particolare affronteremo oggi la problematica delle attività pericolose
esercitate nelle proprietà esclusive dagli stessi condomini o dai loro
ospiti, a discapito degli altri eventuali occupanti del fabbricato.
L’amministratore in particolare ha il dovere di intervenire ove all’interno
di una proprietà esclusiva si svolga una attività pericolosa
o insalubre, a discapito delle proprietà esclusive attigue o delle parti
comuni dell’edificio (Scale, androne, vano caldaie ecc.).
Il primo caso che andiamo ad affronOve infatti si verifichi la situazione
descritta e questa sia foriera di serio pericolo per il condominio o addirittura
per la stabilità fisica della costruzione (e dove l’amministratore
non sia certo della pericolosità della situazione ha facoltà di
farsi coadiuvare anche da un tecnico, ove sia l’assemblea dei condomini
ad autorizzarlo), spetta all’amministratore il compito di richiedere
al condominio che ha posto in essere detto stato di cose di ridurre il carico
almeno al livello consentito dalla struttura. Ove poi il condomino si rifiuti
di addivenire all’ordine dell’amministratore, questi ha il dovere
di adire la magistratura per esperire azione di danno temuto.