Ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), in tema di beni facenti parte
la comunione, elenca: “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme
o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi
ai beni personali”. L’articolo in parola ricomprende nella comunione
gli atti di acquisto di ogni genere di “bene”, inteso quale oggetto
di ogni tipo di diritti. Da ciò ne deriverebbe che anche i titoli obbligazionari,
ove acquistati con i proventi dell’attività separata di uno dei
coniugi, rientrano nella comunione quali acquisti effettuati durante
il matrimonio da uno solo o da entrambi i coniugi in regime di comunione
legale. Così afferma
la Corte di Cassazione, relativo ad un soggetto che acquistava titoli
obbligazionari di una S.p.A., dei quali affermava la titolarità esclusiva
nei confronti della moglie, siccome acquisiti tramite i proventi della
propria esclusiva
attività lavorativa. La moglie invece ne pretendeva la con titolarità,
posto che detti titoli dovessero ritenersi ricompresi nella comunione
legale. Ne scaturiva un contenzioso, promosso presso il Tribunale di
Napoli e di qui
una decisione che, dichiarava le obbligazioni appartenenti ad entrambi
i coniugi. Avverso detta decisione, il marito proponeva appello, ma la
Corte di Appello
lo rigettava, posto che i titoli obbligazionari pur essendo stati acquistati
con i proventi dell’attività separata del marito appellante, rientrerebbero
tuttavia nella comunione prevista dall’art. 177, comma 1, lett. a) cod.
civ., siccome acquisti effettuati in corso di matrimonio, da uno solo
o da entrambi i coniugi in regime di comunione legale.
La decisione della Corte d’Appello, si rifà infatti al vecchio orientamento,
secondo il quale la comunione legale fra i coniugi può riguardare solo
diritti reali e non anche i diritti di credito e dunque deve essere accolta,
secondo questa impostazione, l’interpretazione dell’art. 177 secondo
la quale fra gli acquisti effettuati dai coniugi (e che di conseguenza
rientrerebbero a far parte della comunione legale ove non espressamente
esclusi) rientrino
tutti gli investimenti compiuti da ciascun coniuge, “qualunque sia la
natura del diritto che ne formi oggetto”.
Interpretazione confermata altres“ dalla proposto ricorso. Da ciò ne
conseguirà che, in linea di principio, anche i crediti, in quanto definibili
beni ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 cod. civ., possono entrare a
far parte della comunione legale.