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La Comunione di beni

Ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), in tema di beni facenti parte la comunione, elenca: “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”. L’articolo in parola ricomprende nella comunione gli atti di acquisto di ogni genere di “bene”, inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti. Da ciò ne deriverebbe che anche i titoli obbligazionari, ove acquistati con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, rientrano nella comunione quali acquisti effettuati durante il matrimonio da uno solo o da entrambi i coniugi in regime di comunione legale. Così afferma la Corte di Cassazione, relativo ad un soggetto che acquistava titoli obbligazionari di una S.p.A., dei quali affermava la titolarità esclusiva nei confronti della moglie, siccome acquisiti tramite i proventi della propria esclusiva attività lavorativa. La moglie invece ne pretendeva la con titolarità, posto che detti titoli dovessero ritenersi ricompresi nella comunione legale. Ne scaturiva un contenzioso, promosso presso il Tribunale di Napoli e di qui una decisione che, dichiarava le obbligazioni appartenenti ad entrambi i coniugi. Avverso detta decisione, il marito proponeva appello, ma la Corte di Appello lo rigettava, posto che i titoli obbligazionari pur essendo stati acquistati con i proventi dell’attività separata del marito appellante, rientrerebbero tuttavia nella comunione prevista dall’art. 177, comma 1, lett. a) cod. civ., siccome acquisti effettuati in corso di matrimonio, da uno solo o da entrambi i coniugi in regime di comunione legale.
La decisione della Corte d’Appello, si rifà infatti al vecchio orientamento, secondo il quale la comunione legale fra i coniugi può riguardare solo diritti reali e non anche i diritti di credito e dunque deve essere accolta, secondo questa impostazione, l’interpretazione dell’art. 177 secondo la quale fra gli acquisti effettuati dai coniugi (e che di conseguenza rientrerebbero a far parte della comunione legale ove non espressamente esclusi) rientrino tutti gli investimenti compiuti da ciascun coniuge, “qualunque sia la natura del diritto che ne formi oggetto”.
Interpretazione confermata altres“ dalla proposto ricorso. Da ciò ne conseguirà che, in linea di principio, anche i crediti, in quanto definibili beni ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 cod. civ., possono entrare a far parte della comunione legale.

Dott. Franco Legni