Il progredire della società, la nascita di una forte mentalità edonistica
e il continuo mutamento degli usi e costumi, hanno fatto nascere nel cittadino
medio una serie di nuove esigenze che col tempo lo stesso ordinamento ha dovuto
riconoscere e tutelare. Non deve quindi stupire se, per ipotesi, a seguito
di un incidente nel quale un soggetto riporti cicatrici particolarmente vistose
(anche se in parti del corpo non comprendenti il volto ma ad esempio su braccia
o gambe), questi, oggi, abbia il diritto di richiedere un risarcimento per
i danni patiti, comprensivo non solo del danno biologico e morale come da sempre
accade, ma anche del danno esistenziale. L’impossibilità di indossare
indumenti che non coprano talune parti del corpo segnate da una cicatrice,
l’imbarazzo provato nell’indossare una minigonna o nel mostrarsi
in costume a causa di antiestetiche menomazioni epidermiche, provocano senz’altro
un sensibile restringimento della sfera dei diritti, il quale, se derivante
da atto illecito altrui, dovrà essere risarcito come danno esistenziale.
Ai sensi dell’art.2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce
infatti i diritti inviolabili dell’uomo, tutelandone il diritto alla
qualità della vita ed alla libera espressione della propria personalità;
tutelando dunque, in astratto, anche il diritto a mostrarsi in pubblico senza
imbarazzo a causa di inestetismi provocati da cicatrici o la libertà di
scoprirsi liberamente in spiaggia senza il timore di dover coprire le parti
del corpo eventualmente offese.
Si tratta di una sfera del diritto ad oggi ancora piuttosto inesplorata,
ma che certo si va espandendo lentamente e che si va a collocare fra il risarcimento
del danno biologico (tutelato dall’art.32 cost.) il danno morale ed il
danno patrimoniale, riconoscendo appropriata tutela anche a coloro che subiscono
lesioni fisiche un tempo ritenute meno gravi ma tuttavia penalizzanti la persona
e che meritano dunque di essere risarcite adeguatamente.