Fin dal 1975 la comunione dei beni rappresenta il regime legale dei rapporti patrimoniali fra coniugi. Essa si instaura automaticamente al momento del matrimonio, senza la necessitˆ di alcuna manifestazione di volontà da parte degli sposi. Con la comunione dei beni, diventa comune ogni bene acquistato successivamente al matrimonio con l’unica eccezione dei beni che la legge considera personali. Tra questi si ricordino i beni ricevuti per donazione o successione, quelli destinati quali strumento per l’espletamento della professione e le aziende gestite da uno soltanto dei coniugi (assoggettate comunque ad un regime particolare). Rimangono nel patrimonio personale anche tutti i beni di proprietà degli sposi acquistati precedentemente la celebrazione del matrimonio. Negli ultimi anni, a causa delle particolaritˆ di questo regime, la giurisprudenza ha assunto una posizione tendente a rione della comunione, allargando ad esempio in maniera sensibile l’ambito dei beni considerati personali. Perché non venga applicato il regime della comundichiarazione da parte di entrambi i coniugi da rilasciarsi al momento della celebrazione del matrimonio o con atto pubblico separato. In seguito a detta scelta i coniugi si troveranno in regime di separazione dei beni e ciascuno sarˆ proprietario esclusivo dei beni acquistati, non impedendo tuttavia ai coniugi stessi di effettuare acquisti in comune. La comunione legale più essere sciolta in qualsiasi momento per volontà delle parti a mezzo di una convenzione da stipularsi davanti ad un notaio; da quel momento e solo per gli acquisti successivi, si applicherà la separazione dei beni. I beni precedentemente acquistati, resteranno nella comunione ordinaria fino a che eventualmente non si proceda alla divisione. La comunione legale si scioglie automaticamente in caso di divorzio, morte, fallimento di uno dei coniugi, separazione personale.