Ai sensi dell’articolo 941 del codice civile “le unioni di terra
e di incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi
posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del
fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali”.
L’alluvione che determina il fenomeno sopra accennato deve essere derivato
da cause naturali e non quindi provocata spontaneamente da un soggetto interessato.
L’acquisto della proprietà, avviene con il semplice formarsi della
alluvione, senza che possa dirsi necessaria alcuna effettiva presa di possesso
da parte del soggetto interessato. Necessario tuttavia sarà il requisito
della contiguità fra fondo e incremento, non realizzandosi alcun effetto
nel caso in cui fra fondo e incremento sussista una zona non appartenente al
proprietario del fondo. Nel caso in cui sia invece interposta una proprietà del
demanio, l’acquisto si verificherà in favore di quest’ultimo.
Ai sensi dell’articolo 942 c.c. in ultimo “I terreni abbandonati
dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi
sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante
della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma,
si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche
per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni
appartenenti al demanio pubblico”.