Avvocato
Alluvione

Ai sensi dell’articolo 941 del codice civile “le unioni di terra e di incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali”.
L’alluvione che determina il fenomeno sopra accennato deve essere derivato da cause naturali e non quindi provocata spontaneamente da un soggetto interessato. L’acquisto della proprietà, avviene con il semplice formarsi della alluvione, senza che possa dirsi necessaria alcuna effettiva presa di possesso da parte del soggetto interessato. Necessario tuttavia sarà il requisito della contiguità fra fondo e incremento, non realizzandosi alcun effetto nel caso in cui fra fondo e incremento sussista una zona non appartenente al proprietario del fondo. Nel caso in cui sia invece interposta una proprietà del demanio, l’acquisto si verificherà in favore di quest’ultimo.
Ai sensi dell’articolo 942 c.c. in ultimo “I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”.

Dott. Franco Legni